Art. 3.
(Vincoli commerciali).

      1. È vietato porre in vendita negli outlet merci diverse da quelle identificate dall'unico marchio di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1.
      2. I soggetti titolari di outlet sono tenuti a rispettare le norme inerenti le vendite straordinarie, i saldi e le vendite sottocosto previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, che vengono applicate alla generalità degli esercizi commerciali.